Rumore e Zonizzazione Acustica

Servizio attivo

La gestione del rumore e lo strumento di tutela della zonizzazione acustica


A chi è rivolto

A cittadini , imprese , associazioni e chiunque potenzialmente con la propria attività possa produrre rumore o subirne gli effetti

Descrizione

L’inquinamento acustico è definito all’art. 2 della L. n. 447/1995 come:
“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.”

I riferimenti per l’inquinamento acustico normativa nazionale sono:

– L. n. 447/1995;
– L.R. n. 12/1998;
– D.Lgs. n. 262/2002;
– L. n. 306/2003;
– D.Lgs. n. 194/2005;
– L. n. 161/2014;
– D.Lgs. n. 41/2017;
– D.Lgs. n. 42/2017;

La L. n. 447/1995 ha indicato che tra le principali competenze delle regioni rientrano quelle di definire i criteri tecnici e gli indirizzi ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica e dei piani comunali di risanamento acustico, identificare le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica, definire le modalità di redazione della documentazione di valutazione d’impatto acustico e di clima acustico, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga per attività temporanee e/o all’aperto.
Regione Liguria, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. n. 12/98, che costituisce ancora oggi, per quanto applicabile, l’unico riferimento normativo regionale vigente.

La Regione, inoltre, si occupa della procedura di iscrizione nell’elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, in accordo al D.Lgs. n. 42/2017: “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.
Cosa si intende per inquinamento acustico?

Per poter parlare di inquinamento acustico occorre dapprima valutarne la tipologia e le caratteristiche, le modalità ed il periodo di emissione della sorgente sonora, le zone ove sono situati la sorgente ed il recettore, l’effetto che le emissioni sonore producono presso i recettori (immissioni).
Si avrà un caso di inquinamento acustico se non sarà rispettato uno specifico limite, tra quelli previsti dalla legge, per le diverse tipologie di rumore emergenti dall’indagine descritta in precedenza.
Siccome tutti i provvedimenti di contenimento del rumore devono essere basati su misurazioni accurate, la legge stessa presuppone che il fenomeno sonoro osservato abbia, ovviamente, le caratteristiche di ripetibilità e riproducibilità necessarie alle operazioni di misurazione.
Gli altri fenomeni, quindi, non possono ricadere sotto la dizione di “inquinamento acustico”, ma devono essere regolamentati con disposizioni extra-acustiche.

Per ridurre il rumore occorre agire sulle sorgente del rumore stesso, per esempio riducendo le emissioni alla fonte o migliorando le condizioni di mobilità all’interno di una certa porzione di territorio, o agendo sulla propagazione del rumore (allontanando il più possibile le aree residenziali dalle aree di maggiore emissione acustica). Esistono anche sistemi di contenimento fisico ad esempio le protezioni passive , cioè le barriere antirumore.

I Comuni hanno il compito di:
1. adottare e fare rispettare il piano di classificazione acustica del territorio comunale che definisce le aree e le classi acustiche (più o meno rumorose);
2. redarre il piano di risanamento comunale e sua realizzazione;
3. approvazione dei piani di risanamento aziendali;
4. esame delle valutazioni di impatto acustico ambientale e di clima acustico per le nuove attività e per i nuovi insediamenti;
5. rilascio di autorizzazioni in deroga per le attività temporanee; (vedi la seguete pagina : : https://comune.vado-ligure.sv.it/servizio/autorizzazione-p…ttivita-rumorose)
6. adozione del regolamento comunale concernente le attività rumorose;
7. controllo sulle sorgenti fisse e mobili.

Le Province hanno i compiti di controllo delle sorgenti di interesse sovracomunale, approvano le classificazioni acustiche comunali ed i piani di risanamento comunali, gestiscono campagne di misura nel territorio.

Arpal è’ l’organo tecnico degli EE.LL. e:
– esprime pareri sui documenti tecnici in ambito acustico, ad esempio la classificazione;
– svolge indagini di misura sul territorio;
– svolge specifiche attività di controllo , spesso in base alle richieste dei Comuni.

L’ARPAL, in base alle richieste dei Comuni, esegue i controlli di cui sopra, effettua le campagne di misura, partecipa ai lavori della commissione aeroportuale che sovrintende la gestione delle procedure antirumore degli aeroporti.

La classificazione o zonizzazione acustica è uno strumento previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico; consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone cui sono associati limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente. Inoltre sono previsti limiti di attenzione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente, nonchè valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, mediante tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
Il comune ha adottato un regolamento comunale sulle attività rumorose approvato con D.C.C. n. 27 del 12/04/2011 (Deliberazione del Consiglio Comunale) che esplicta le modalità di richiest di autorizzazione in deroga qualora si superi il imite definito dalla zonizzazione acustica per un attività temporanea.
Classificazione acustica del territorio

La zonizzazione acustica o, per meglio dire, la classificazione acustica del territorio è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee.
La classificazione acustica è un documento tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività.
L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.
Per questo motivo, la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, il quale costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.
È pertanto fondamentale che venga coordinata con il Piano Regolatore Generale, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano Urbano del Traffico – P.U.T.).
A tal fine, per ciascuna area omogenea, definita in relazione alla sua destinazione d’uso, viene associata una delle sei classi previste dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
Per ogni classe sono altresì previsti ben quattro distinti valori limite:

– valori limite di emissione;
– valori limite assoluti di immissione;
– valori di attenzione;
– valori di qualità.

La definizione delle classi acustiche, nonché dei valori limite ad esse associati sono stabiliti dal menzionato D.P.C.M.. In particolare:

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Lo scopo di tale strumento è quello di definire un limite alla rumorosità ambientale prima che un limite a tutela del disturbato. Infatti, i limiti più elevati sono quelli previsti per le aree a più intensa antropizzazione (aree commerciali, artigianali e produttive), ossia aree in cui i livelli di rumorosità sono già di per sé elevati.
Questa soluzione parrebbe in contraddizione rispetto alla necessità di intervenire, incisivamente, dove i livelli di rumorosità sono più elevati. In realtà, tale criterio tende ad omogeneizzare l’incremento di rumore consentito per le diverse aree, limitando, in adeguata proporzione, le immissioni sonore.
L’obbligo, da parte dei Comuni, di redigere la classificazione acustica del proprio territorio era stata prevista sin dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), onere al quale non è seguito un esteso consenso, sia perché il citato decreto era privo di adeguate linee guida comuni, sia perché non v’era previsto alcun provvedimento coercitivo per quelle Amministrazioni inadempienti. Infatti, sulla scorta di tale esperienza, la L. n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha introdotto due importanti novità.
La prima riguarda l’obbligo da parte delle Regioni di predisporre delle linee guida, ossia dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità (art. 4, comma 1, lettera a).
La seconda, sempre in capo alle Regioni, è quella di stabilire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli Enti competenti, stabilendo altresì le modalità, le scadenze, le sanzioni, nonché l’obbligo di procedere alla classificazione acustica per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.
Nonostante questo, non tutti i Comuni in Italia hanno, fino ad oggi, adottato un così importante strumento. Le cause sono molteplici, principalmente dettate dall’errata convinzione che l’approvazione della classificazione acustica imponga oneri aggiuntivi alle attività produttive e anche alla stessa Amministrazione, la quale è chiamata, in molti casi, ad avviare degli adeguati piani di contenimento del rumore. In effetti, se gli elementi in gioco fossero solo questi il bilancio risulterebbe in netto passivo. Tuttavia, a questi “oneri” vanno sommati i molti benefici derivanti da una migliore qualità di vita della popolazione e, aspetto non trascurabile, ad un aumento del valore degli immobili posti nelle aree risanate.

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE DI VADO LIGURE E’ CONSULTABILE A QUESTO LINK: https://geoportale.sportellounicodigitale.it/GisMaster/Default.aspx?IdCliente=009064&IdSer=1

Gli atti che hanno approvato laClassificazione acustica comunel e le sue modificazioni sono qui sotto:

– D.C.C. n. 50 del 06/08/2001 E SUCCESSIVA D.G.P. n. 223 del 02/10/2001 è stata approvata la zonizzazione acustica del comune di Vado Ligure, cui sono state apportate le seguenti successive modifiche:
− D.C.C. n. 77 del 25/09/2008 approvata con atto del Commissario Prefettizio n. 18 del 02/12/2008;
− D.C.C. n. 45 del 28/06/2012 approvata con D.G.P. n. 166 del 27/09/2012;
− D.C.C. n. 92 del 11/11/2014 approvata con Decreto del Presidente n. 159/2015;
– D.C.C. n. 13 del 28/02/2018 approvata con Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 124 del 11/05/2018;
– D.C.C. n. 6 del 19/01/2023 approvata con PAUR della Regione Liguria – Decreto Dirigenziale n. 1766/2023;
– D.C.S. (C.C.) n. 15 DEL 30/11/2023 approvata con PAUR della Regione Liguria – Decreto Dirigenziale n. 6342/2024.

Copertura geografica

Tutto il territorio comunale.

Come fare

Qualora si verifichi il superamento dei limiti definiti dalla classificazione acustica la normativa prevede la possibilitò di chiedere un'autorizzazione in deroga temporanea e limitata nella durata emissione e tempistica, come da regolamento comunale sulle attività rumorose.

Cosa serve

Vedi regolamento comunale sulle attività rumorose

Cosa si ottiene

autorizzazione in deroga o silenzio assenso a seconda delle casistiche

Tempi e scadenze

tempistiche differenti a seconds delle casistiche vedi regolameto dcomunale sulle attività rumorose

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

COMUNE DI VADO LIGURE SETTORE TUTELA AMBIENTE

Piazza San Giovanni Battista - 17047 Vado Ligure (SV)

Telefono

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