Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) - Testamento Biologico

Servizio attivo

Informazioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)


A chi è rivolto

Ad ogni persona maggiorenne, capace d’intendere e volere, che voglia esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto, rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari, residente nel Comune di Vado Ligure.

Descrizione

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità, per ogni persona, di esprimere le proprie volontà, in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso od il rifiuto su:

– accertamenti diagnostici;
– scelte terapeutiche;
– singoli trattamenti sanitari;

Possono presentare le DAT tutte le persone che siano:

– maggiorenni;
– capaci di intendere e di volere;

Come fare le DAT

È importante, prima di redigere una DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, relative al rifiuto od al consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).

Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare o rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

– dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale

– presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la circolare del Ministero dell’interno)

– presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)

– presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.

Dove sono inserite e dove sono consultabili le DAT

Tutte le DAT, consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero, sono trasmesse ed inserite nella Banca Dati Nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della Salute, dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati, alla Banca Dati Nazionale, entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.

Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT, registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CIE, mediante il seguente collegamento , il disponente, il fiduciario eventualmente nominato, nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

– le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
– sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita;
– nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare;

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Per approfondire consulta:

Legge 22 dicembre 2017, n. 219
DM 10 dicembre 2019, n. 168

Copertura geografica

Comune di Vado Ligure

Come fare

E’ necessario prenotare un appuntamento presso lo Stato Civile del Comune.

Il giorno dell’appuntamento è necessaria la presenza del disponente per la sottoscrizione dell'istanza.

Cosa serve

  • La disposizione anticipata di trattamento redatta dall'interessato.
  • La carta di identità del disponente e quella del/dei fiduciari

Cosa si ottiene

La registrazione della propria Dat nel registro del Comune  e l’invio della stessa alla Banca Dati Nazionale presso il Ministero della Salute.

Tempi e scadenze

Non ci sono scadenze per la presentazione della DAT, essendo un’espressione di volontà del richiedente.

Procedure collegate

Revoca o modifica:

La Dat può essere revocata o modificata in qualsiasi momento

La revoca del disponente, o rinuncia dello stesso, può essere effettuata in qualsiasi momento.

Quanto costa

Non sono previsti costi.

Accedi al servizio

Documenti

Modulo_DAT_Generico

pdf - 206 kb

Privacy_DAT_04_2024

pdf - 688 kb

Ulteriori informazioni

INFORMAZIONI UTILI SULLA STESURA DELLE D.A.T.

L'Ufficiale dello Stato Civile NON partecipa alla redazione delle D.A.T. né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a riceverle verificandone i presupposti della consegna (e.g. verifica identità del consegnante e sua residenza nel Comune di Vado Ligure).

Per la stesura delle D.A.T. ci si può far aiutare dal proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È infatti importante, prima di presentare una D.A.T., acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

BANCA DATI NAZIONALE DELLE D.A.T. Istituita con la Legge di bilancio del 2018, la Banca Dati delle D.A.T. ha la funzione di: raccogliere copia delle D.A.T. e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca; assicurare la piena accessibilità delle D.A.T. sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del Disponente e/o dell’eventuale Fiduciario.
Ogni cittadino può consultare le proprie D.A.T. accedendo alla Banca Dati.

L’accesso alla stessa avviene attraverso un’autenticazione digitale tramite SPID o CNS. al seguente link: clicca qui 

Normativa:

Legge 219 del 22 dicembre 2017

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024, 11:29

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