Agli Stranieri richiedenti Protezione Iternazionale, regolarmente iscritti in Anagrafe
L’art. 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020, n. 130, dispone espressamente che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
All’interessato, già regolarmente iscritto in anagrafe, potrà essere rilasciata la carta d’identità cartacea, previa identificazione tramite l’esibizione del permesso di soggiorno munito di fotografia, inibita all’espatrio e valida tre anni.
Comune di Vado Ligure
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2 fotografie formato tessera;
1 documento per il riconoscimento (Passaporto o Permesso di Soggiorno)
Il pagamento di €. 5,42 in contanti
La carta di identità cartacea, non valida per l'espatrio, della durata di 3 anni
La carta di identità cartacea viene rilasciata contestualmente alla richiessta
€. 5,42