Cambio di residenza

Servizio attivo

Cambio residenza o cambio abitazione, nell'ambito dello stesso Comune


A chi è rivolto

A tutti coloro cui necessita

Descrizione

L’iscrizione anagrafica avviene entro i 2 giorni lavorativi successivi dalla data di presentazione della dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della stessa. Il Comune entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione procede tramite la Polizia Municipale all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica: cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Vado ligure e all´indirizzo dichiarato . Trascorso tale termine senza che siano pervenute all’interessato comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Modalità di avvio/Inizio del procedimento: Istanza di parte Avvio dell’attività sottesa al procedimento: Al ricevimento dell’istanza

Provvedimento finale: Silenzio assenso

Termine di legge di conclusione del procedimento: 2 giorni lavorativi (controlli da parte della Polizia Municipale entro 45 giorni)

Normativa di riferimento: Legge 1228/1954 D.P.R. 223/1980 D.P.R. 394/1999 D.Lgs. 286/1998 D.P.R. 344/2004 Legge 241/1990 Legge 30/2007 Legge 35/2012

Rimedi esperibili/strumenti di tutela a favore dell’interessato contro il provvedimento finale: Ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dal provvedimento

Copertura geografica

Comune di Vado Ligure

Come fare

L’iscrizione anagrafica avviene entro i 2 giorni lavorativi successivi dalla data di presentazione della dichiarazione, con decorrenza dalla data di presentazione della stessa. Il Comune entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione procede tramite la Polizia Municipale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Vado ligure e all´indirizzo dichiarato . Trascorso tale termine senza che siano pervenute all’interessato comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Cosa serve

Modulo compilato Fotocopia carta identità Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

Cosa si ottiene

Il trasferimento della propria residenza

Tempi e scadenze

Iscrizione anagrafica in 48H (2 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza)

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

La decorrenza giuridica della residenza decorre dalla data di presentazione dell’istanza. Entro due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della dichiarazione il richiedente è iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate. Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro Comune italiano, entro gli ulteriori successivi cinque giorni lavorativi, il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da tale momento potranno essere rilasciate dal Comune di Vado Ligure tutte le ulteriori certificazioni anagrafiche. Il Comune entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione procede all’accertamento dell’effettiva dimora abituale. Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, la pratica di variazione anagrafica si ritiene giuridicamente conclusa. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione falsa presentata, nonché l’obbligo di denuncia penale alla competente autorità di pubblica sicurezza. In questo caso l’ufficio anagrafe provvede anche al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di residenza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 03/04/2024, 12:04

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