A tutte le persone che, volendo sposarsi civilmente nel comune di Vado Ligure, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio
In base all’ordinamento italiano possono contrarre matrimonio un uomo ed una donna maggiorenni, oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Prima di contrarre matrimonio è necessario procedere alle pubblicazione di matrimonio che consistono nell’inserimento all’ Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi; ciò ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate in modo che chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Sono condizioni impeditive al matrimonio:
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
Comune di vado Ligure
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio, a seguito di eseguite pubblicazioni, gli sposi che intendono contrarre matrimonio civile, devono concordare con l'ufficio demografici una data per la celebrazione del matrimonio che verrà officiata dall’ufficiale dello stato civile nella persona del Sindaco, vicesindaco, assessore o consigliere comunale o anche del cittadino, scelto dagli sposi e delegato dal Sindaco, che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
Gli sposi potranno richiedere di celebrare il matrimonio, presso il palazzo comunale scegliendo tra:
I matrimonio vengono celebrati nelle seguenti fasce orarie:
Sospensione celebrazione durante le Festività
Per la celebrazione del matrimonio civile è indispensabile la presenza di due testimoni maggiorenni (che possono essere anche parenti degli sposi)
Per procedere con la celebrazione del matrimonio è necessario che la pubblicazione sia stata eseguita. Nel caso in cui nessuno dei nubendi sia residente nel Comune, è necessario che il Comune che ha eseguito le pubblicazioni invii la delega al Comune Celebrante.
L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.
Il matrimonio civile non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno della stessa.
Residenti (anche uno solo dei due): €. 120,00
Non Residenti: €. 170,00
Se le persone che intendono contrarre matrimonio non sono in grado di comprendere la lingua italiana, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, il quale dovrà sottoscrivere l’atto.
Per informazioni su matrimoni da celebrare in imminente pericolo di vita rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile.
In caso di nomina di un privato cittadino come celebrante è necessario compilare ed inviare all'ufficiale di stato civile l'istanza ad oggetto "Richiesta delega funzioni ufficiale di stato civile", scaricabile dalla presente pagina.
Il delegato/a non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:
in linea retta - 1° grado: padre o madre e figli; 2° grado: nonni e nipoti; 3°grado: bisnonni e pronipoti; 4° grado: trisnonni i trisnipoti; 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote; 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.
in linea collaterale- 2° grado: fratelli e sorelle.
Affinità in linea retta- 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.
Affinità in linea collaterale- 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto
Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000