Alle persone coniugate che intendono separarsi e/o divorziare che possiedono i requisiti previsti dall'art. 12 della legge n. 162/2014
LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI
L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
L’assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo se:
Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni. In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Comune di Vado Ligure
Rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile, richiedendo un appuntamento;
Nota bene:
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Non ci devono essere:
Inoltre l’accordo di separazione/divorzio, che si stipulerà presso l'ufficiale di stato civile, NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.
L'istanza compilata da entrambi i coniugi.
Due appuntamenti a distanza di almeno di un mese l'uno dall'altro - il secondo di conferma dell'accordo di separazione/divorzio. Una volta confermato l'accordo, gli effetti civili della separazione e/o divorzio decorreranno della data di stipula dell'accordo stesso (ossia dalla data del primo appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile).
Nota bene: con la separazione non viene modificato lo stato civile del richiedente.
A seguito dell'invio dell'istanza da parte dei richiedenti, l'Ufficiale di stato civile fisserà due appuntamenti a distanza di almeno un mese l’uno dall’atro:
Il giorno del primo appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile per la redazione dell'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato; nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
ATTENZIONE: La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato: ciò significa che per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Si specifica altresì che in sede di conferma non è possibile modificare l'accordo stipulato durante il primo appuntamento.
MODIFICA DEGLI ACCORDI
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:
Sarà anche in tale caso necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile.
È previsto il versamento di un diritto fisso di € 16,00 da effettuare tramite il portale pago pa disponibile sul sito istituzionale del comune. La ricevuta dello stesso dovrà essere consegnata il giorno del primo appuntamento; è necessario un unico pagamento per entrambi i coniugi e per entrambi gli appuntamenti.