Iscrizione albo giudici popolari

Servizio attivo

Informazioni sulle modalità per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari


A chi è rivolto

A tutti i cittadini in possesso dei requisiti sottocitati.

Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
I requisiti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

 L’ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio e una volta nominato non ci si può esimere dall’incarico se non per gravi e documentati motivi da inoltrare al Tribunale stesso. Non possono fare il giudice popolare i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

Copertura geografica

Comune di Vado Ligure

Come fare

Modalità di presentazione della domanda

E' possibile presentare domanda compilando apposito modulo scaricabile dalla presente pagina, e consegnandolo  all'ufficio Elettorale, allegando copia di un documento d'identità valido,  entro il 31 luglio di ogni anno dispari con una delle seguenti modalità:

  • per e-mail oppure tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dell’ente
  • direttamente all'Ufficio Elettorale

Cosa serve

requisiti per ricoprire il ruolo di giudice popolare:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Cosa si ottiene

L' inserimento degli elenchi dei candidati per ricoprire il ruolo di Giudice Popolare che il Sindaco invierà presso la Corte d’assise e Corte d’assise d’appello.

Tempi e scadenze

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello

La richiesta deve pervenire all'Ufficio Elettorale del comune entro il 31 luglio.

Entro il 30 agosto la Commissione comunale provvede alla formazione dei due elenchi.

Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;

Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;

Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all' Albo Pretorio e con pubblico manifesto;

Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;

Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise. La commissione comunale dei giudici popolari provvede a formare gli elenchi e verificare il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Infine il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

Quanto costa

La procedura non prevede costi.

Vincoli

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere esonerati dal servizio si deve presentare direttamente al Tribunale competente il certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

Casi particolari

La cancellazione dall'Albo può avvenire per:

  • morte;
  • emigrazione;
  • perdita della capacità elettorale;
  • età (aver superato il 65° anno di età);
  • ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

L’aggiornamento degli albi si effettua, per legge, solo negli anni dispari

Riferimenti normativi
Legge 10 aprile 1951 n. 287

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024, 12:39

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