A tutti i cittadini in possesso dei requisiti sottocitati.
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
I requisiti sono:
L’ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio e una volta nominato non ci si può esimere dall’incarico se non per gravi e documentati motivi da inoltrare al Tribunale stesso. Non possono fare il giudice popolare i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Comune di Vado Ligure
Modalità di presentazione della domanda
E' possibile presentare domanda compilando apposito modulo scaricabile dalla presente pagina, e consegnandolo all'ufficio Elettorale, allegando copia di un documento d'identità valido, entro il 31 luglio di ogni anno dispari con una delle seguenti modalità:
I requisiti per ricoprire il ruolo di giudice popolare:
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
L' inserimento degli elenchi dei candidati per ricoprire il ruolo di Giudice Popolare che il Sindaco invierà presso la Corte d’assise e Corte d’assise d’appello.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello
La richiesta deve pervenire all'Ufficio Elettorale del comune entro il 31 luglio.
Entro il 30 agosto la Commissione comunale provvede alla formazione dei due elenchi.
Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all' Albo Pretorio e con pubblico manifesto;
Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise. La commissione comunale dei giudici popolari provvede a formare gli elenchi e verificare il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Infine il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
La procedura non prevede costi.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare direttamente al Tribunale competente il certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
L’aggiornamento degli albi si effettua, per legge, solo negli anni dispari
Riferimenti normativi
Legge 10 aprile 1951 n. 287